
La rabbia e' una zoonosi, causata da un virus appartenente alla famiglia dei rabdovirus, genere Lyssavirus. Colpisce animali selvatici e domestici e si può trasmettere all’uomo e ad altri animali attraverso il contatto con saliva di animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graffi, soluzioni di continuo della cute o contatto con mucose anche integre.
Il cane, per il ciclo urbano, e la volpe, per il ciclo silvestre, sono attualmente gli animali maggiormente interessati sotto il profilo epidemiologico.
Sintomi e decorso negli animali
Il decorso clinico dell’encefalite rabida e' caratterizzato da due possibili forme che hanno sempre in comune una prima fase caratterizzata da sintomi generici e poco specifici che coinvolgono il sistema respiratorio, gastrointestinale e il sistema nervoso centrale. Successivamente la malattia può evolvere in due forme a decorso acuto.
la forma furiosa (75 % dei casi) caratterizzata da disturbi psicomotori eccitativi nei quali spiccano la perdita del senso dell’orientamento, vagabondaggio, accessi di iperattività talora a carattere furioso. Negli animali si possono avere alterazioni della fonesi e perdita di saliva, sintomo strettamente correlato alla potenziale diffusione del contagio. L’epilogo della malattia e' caratterizzato dai segni progressivi di paralisi della muscolatura, fino al coma e alla morte.
la forma paralitica (25 % dei casi), nella quale compare la paralisi progressiva senza le manifestazioni di aggressività che caratterizzano la forma furiosa.
Per l'identificazione di un caso di rabbia attenzione particolare deve essere posta alle turbe del comportamento, a fenomeni di aggressività da parte di animali normalmente mansueti o viceversa, e a modifiche della fonesi. Questi sintomi sono ovviamente più facilmente rilevabili da chi, come il proprietario di un animale domestico d’affezione (cane, gatto), vive a continuo contatto con l'animale, che quindi diventa un elemento importante per la sorveglianza e la prevenzione della malattia.
Trattamenti e profilassi
La prevenzione della malattia negli animali e' praticata sia negli animali domestici, cane, gatto e furetto che nei carnivori selvatici attraverso :
la vaccinazione (obbligatoria o volontaria a seconda del dato epidemiologico) degli animali domestici,
la lotta al randagismo e l’attuazione di provvedimenti coercitivi (cattura ed eventuale abbattimento) al fine di realizzare attorno all'uomo un anello di protezione costituito da animali domestici non recettivi e quindi incapaci di trasmettere l'infezione (prevenzione del ciclo urbano della malattia);
la vaccinazione orale dei carnivori selvatici, volpi in particolare, introdotta da più di un decennio in alcuni paesi europei. A seguito di tale misura e' stato osservato un significativo decremento dell'incidenza della malattia, rilevato attraverso piani di sorveglianza sul serbatoio selvatico (prevenzione e controllo del ciclo silvestre) .
la vaccinazione dei cani e' obbligatoria, secondo quanto stabilito dall’ Ordinanza Ministeriale 26 Novembre 2009 in regioni italiane quali Friuli Venezia Giulia, Veneto, provincia di Belluno e province autonome di Trento e Bolzano, e di cani, gatti e furetti che, pur vivendo in altre regioni, si dovessero recare, per motivi turistici o di lavoro dei proprietari, nelle regioni sopra menzionate.
LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Esistono delle norme che regolamentano la movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea.
• Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili , verso uno Stato membro dell’Unione Europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia e' necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.
Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui e' nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui e' ancora dipendente.
• I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione:
della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione(esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonche' l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.
Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) e' soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.
Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale
Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.




